In GU il decreto per l’avanzamento del Fascicolo Sanitario Elettronico

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di Salute, Mef e Innovazione tecnologica che definisce lo step in avanti del Fse. Dalle vaccinazioni effettuate, passando per le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, i verbali di pronto soccorso fino alle misure di privacy e molto altro ancora. Saranno queste alcune delle numerose informazioni che saranno contenute nel Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e che sono previste dal decreto di Salute, Mef e Innovazione tecnologica appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale: a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); b) referti c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico; f) prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; g) cartelle cliniche; h) erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; 8 i) vaccinazioni; j) erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; k) taccuino personale dell’assistito, di cui all’articolo 5; l) dati delle tessere per i portatori di impianto; m) lettera di invito per screening.

Nel Fse troverà spazio il cosiddetto Profilo sanitario sintetico che è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta. Vi sarà anche il taccuino personale dell’assistito che rappresenta una sezione riservata del FSE all’interno della quale esclusivamente l’assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino.

Per quanto riguarda l’accesso in emergenza ad una struttura sanitaria. In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato e di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato che non abbia espresso il consenso alla consultazione dei dati del proprio FSE, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali nonché gli esercenti le professioni sanitarie possono accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli ulteriori dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati e documenti per i quali l’assistito abbia richiesto l’oscuramento, solo dopo averne verificato l’incapacità fisica o giuridica di esprimere il consenso, per il tempo strettamente necessario ad assicurare allo stesso le indispensabili cure e, in ogni caso, fino a quando l’interessato non sia nuovamente in grado di esprimere la propria volontà al riguardo.

IL TESTO DEL DECRETO

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